martedì 14 gennaio 2014

RIFLESSIONI ESTEMPORANEE SULLE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DELLA CONSULTA

La mia prima impressione, basata su ciò che leggo sulle versioni web dei quotidiani, è che la Consulta abbia fatto un gran casino, come già temevo leggendo il dispositivo della sentenza...
Considero positivo che la corte puntualizzi la piena legittimità dell'attuale parlamento per motivi di continuità istituzionale il cui interesse è prevalente sugli aspetti perversi di un meccanismo elettorale incostituzionale che ne ha determinato una composizione falsata. Per inciso, i giornali hanno frainteso qesto aspetto della sentenza sostenendo che essa non ha effetti retroattivi, ma questo argomento non mi pare per quanto ne so che sia stato minimamente sollevato dalla corte. 
Non mi è tuttavia chiaro (anche se ciò potrebbe dipendere da una mia documentazione insufficiente) se la sentenza faccia partire un countdown rispetto alla validità dell'attuale parlamento, che quindi dovrebbe essere sciolto nei tempi più brevi. Poichè non c'è la stretta necessità che il parlamento cambi l'attuale sistema elettorale, in quanto la stessa sentenza stabilisce che dopo gli emendamenti da essa richiesti, essa potrebbe essere perfettamente operante, sembrerebbe che non esista alcun motivo valido per postergare il ritorno alle urne.
Non solo, non si sa se la corte dica nulla di esplicito "sulla data di scadenza" dell'attuale parlamento, ma tace su un altro aspetto molto delicato ed addirittura determinante per gli equilibri di governo. 
Poichè i tempi che la procedura di verifica dei poteri per ciascuna camera ha tempi molto lunghi, e che quindi per molti parlamentari non è stata ancora completata la procedura di nomina ufficiale, per la camera si pone subito il problema di come l'apposita giunta possa confermare tutti quei deputati del PD eletti soltanto in base al premio di maggioranza una volta che questo è stato dichiarato incostituzionale. Su questo, le notizie di stampa non dicono nulla, e siamo autorizzati a credere che la corte in proposito abbia (colpevolmente, a mio parere) taciuto.

Sul merito, la corte ha emesso una sentenza che lascia nel vago la forma concreta di adeguamento da parte del parlamento. 
In sostanza, la consulta motiva il rigetto del premio di maggioranza da una parte e quello della mancanza di preferenza dall'altro su una base quantitativa. La corte non dice che ogni premio di maggioranza distorce il meccanismo rappresentativo, ma che lo fa quando supera una determinata soglia. In particolare (qui la corte ha buon gioco) è illegittimo non stabilire neanche un valore soglia. 
A questo proposito, c'è un aspetto interessante incluso nella sentenza, il fatto che la coalizione possa sciogliersi lo stesso giorno della proclamazione dei risultati. Con ciò, la corte sottolinea come le coalizioni potrebbero rivelarsi esclusivamente un sotterfugio per prendersi il premio di maggioranza, visto che l'ottenimento non costituisce vincolo alcuno: anche dopo lo scioglimento della coalizione, il premio continua ad esistere. 
Qui, il discorso si complica, perchè la corte non può che riferirsi ai partiti che costituiscono la coalizione, ma non può riferirsi ai singoli parlamentari che in ogni caso possono abbandonare i partiti di appartenenza in omaggio al sacro principio della mancanza di vincolo di mandato. La questione come dicevo è complicata ed eviterò qui di approfondirla ulteriormente. 

Allo stesso modo, anche la questione delle preferenze è affrontata dalla corte su una base esclusivamente quantitativa. La corte non boccia le liste bloccate di qualsiasi tipo, ma soltanto quelle stabilite dal porcellum. Essa sostiene che se le liste elettorali hanno un meccanismo misto, cioè rimane una parte almeno di voto di preferenza, la cosa è del tutto legittima. Ancora, se le circoscrizioni sono abbastanza piccole, dato che in questo caso è possibile la conoscenza diretta da parte degli elettori dei candidati, allora le liste bloccate sono del tutto lecite. Ciò si traduce in un via libera ai collegi uninominali, che ovviamente non possono che prevedere liste bloccate. 
Tuttavia, questa sentenza risulta particolarmente debole proprio quando esprime un criterio quantitativo. La corte non ha la competenza istituzionale per stabilire i valori soglia, in quanto ciò rientra nei poteri discrezionali del parlamento, ma così si crea il presupposto per cui le nuove leggi elettorali possano essere approvate anche se illegittime nei fatti. 
Per chiarire questo concetto, se il parlamento riducesse soltanto del 10% la grandezza delle singole circoscrizioni elettorali, aumentandone corrispondetemente il numero complessivo, avrebbe ubbidito formalmente alla sentenza, ma nei fatti aggirandola in quanto la riduzione sarebbe troppo modesta. Allo stesso modo, se si stabilisse paradossalmente che il valore soglia per l'attribuzione del premio di maggioranza sia molto basso, diciamo del 10%, nei fatti la sentenza sarebbe stata aggirata semplicemente a causa dell'impossibilità della corte di quantificare i valori soglia per l'applicazione dei suoi criteri quantitativi. 

Ammetto che il lavoro della consulta era nei fatti molto complicato. Tuttavia, senza proporre qui soluzioni alternative, rimango dell'avviso che così i problemi elettorali non abbiano trovato una via semplice di risoluzione: una sentenza nei fatti abbastanza inutile per garantire la costituzionalità delle leggi elettorali, ma molto efficace nel dettare la contingenza nei comportamenti parlamentari. 

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