domenica 9 ottobre 2016

COSTITUZIONE, FINALITA' E SUA FORMULAZIONE

Di recente, ho avuto un lungo scambio di battute con un sostenitore del sì al referendum costituzionale.

Apparentemente, egli non riesce a comprendere un concetto che pure mi pare elementare, che la realizzazione di un progetto risente della natura del progetto, e che quindi non sia possibile isolare la fase di sua realizzazione e giudicarla in quanto tale...

La stesura del nuovo articolo 70 appare farraginosa, e distante anni luce dalla stringatezza e linearità nella stesura originale nella costituzione del 1948.
Dicevo che ciò discende dal fatto che si è deciso di trasformare una costituzione in un regolamento condominiale, in cui la logica è quella di definire come ripartire esattamente i costi per ogni specifica voce del bilancio condominiale.
Analogamente, si è deciso di definire voce per voce quali debbano essere i compiti delle due camere, e sta proprio qui l'origine della trasformazione qualitativa del testo, esso per forza di cose si adatta alla sua nuova funzione, non di stabilire dei principii generali, ma di dettagliare una serie di competenze che appaiono per quello che sono, un lungo elenco di voci slegate da una logica che vi presieda. 

Non posso conferire al nuovo senato la competenza su certe materie comunitarie su una base arbitraria, senza spiegare nello stesso articolato quale sia il criterio che mi ha spinto come legislatore a fare quelle specifiche determinate scelte. Al di fuori di un'esplicitato principio progettuale, non c'è speranza, quell'articolo avrà un contenuto testuale analogo ad un regolamento condominiale.

Questa è la questione di base, quella più importante.
Naturalmente, altre questioni si possono porre, ma solo come elementi accessori. Una potrebbe essere di verificare se la disciplina che si vuole imporre appaia effettivamente in modo univoco e non possa causare conflitti di competenza, e perfino ci si può dilettare sul suo aspetto estetico, o su un risparmio di caratteri nella sua concreta stesura, tutto lecito, purchè non oscuri il punto centrale, che cioè manca un progetto frutto di principii generali, in quanto la riforma ha l'obiettivo occulto di togliere la sovranità al popolo italiano per consegnarla alla finanza globale. Poichè il testo non può recitare che il potere ce l'ha sempre il partito democratico come rappresentante degli interessi stranieri nel nostro paese, si deve ricorrere a sotterfugi che moderino la tendenzialità del nuovo testo, garantendo comunque il risultato perseguito.
Il risultato è inevitabilmente scadente, e non si può certo dare la colpa all'estensore dell'articolo.
Anche la tesi che la formulazione dell'articolo 70 sarebbe del tutto consona rispetto alle sue finalità che sono quelle di disciplinare la produzione normativa, cioè di stabilire il procedimento e le competenze in materia di definizione delle leggi, mi pare senza fondamento.
Facciamo un esempio: può un articolo della costituzione senza che nel testo, possibilmente nello stesso articolo, ma magari anche altrove, venga spiegato perchè si stabilisca una specifica disciplina della produzione normativa? Ecco, il nuovo testo sottoposto a referendum specifica perchè il senato ha competenze su certe tipologie di provvedimenti comunitari e non per le norme relative ai diritti civili, tanto per dirne una che mi passa per la testa in questo momento? Cioè, capisco le competenze su materie di rapporto col territorio, ma che c'entra la UE? Io lo so cosa c'entra, ma proprio perchè lo so, so anche che non potranno mai scriverlo, occultare le vere motivazioni è anch'essa una finalità. 

E' chiaro se io come costituente ho un piano che mi è impossibile mostrare limpidamente, ne soffrirà l'espressione. Non basta definire nella prima parte i principii, bisogna poi nel prosieguo spiegare i raccordi tra quei principii e le discipline di produzione normativa, non è che spieghi bene i principii e poi te ne puoi fregare della chiarezza, per il motivo fin troppo ovvio che senza questo raccordo esplicitato al massimo, puoi facilmente vanificare quegli stessi principii. 

Questa netta separazione delle differenti parti della costituzione è del tutto ingiustificata, ha senso avere delle sezioni, ma non per questo avrebbe senso usare procedimenti di formulazione del tutto differenti fino addirittura a divenire tra loro contraddittori.

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